Sanzioni
Le norme a cui attenersi e le relative sanzioni sono stabilite dal prospetto “Norme di comportamento degli utenti dei servizi pubblici di trasporti”, elaborato dalla
Provincia autonoma di Trento e da Trentino trasporti esercizio, affisso a bordo dei mezzi. Le sanzioni amministrative per infrazioni che riguardano i titoli di viaggio sono
stabilite dalla l.p. 16/93 (articoli 32 e 33). Per le sanzioni che riguardano la ferrovia si applicano le sanzioni previste ai sensi dell’articolo 147 del Codice
della strada (passaggi a livello) e d.p.r. 753/80 (divieto di sosta).
Termini di pagamento delle sanzioni
Titoli di viaggio
Le sanzioni amministrative per infrazioni che riguardano i titoli di viaggio (l.p. 16/93) possono essere pagate entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione
della violazione, tramite versamento sul conto corrente postale n° 93526960, Trentino trasporti esercizio S.p.A. – Via Innsbruck 65 – 38100 Trento, indicando nella causale
del bollettino in modo chiaro la data e il numero del verbale di violazione.
Avverso il provvedimento entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire presso i competenti
Uffici comunali o provinciali scritti difensivi o documenti di ricorso. Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento o sia stato proposto ricorso,
i competenti Uffici comunali o provinciali procederanno con ordinanza di ingiunzione, con addebito delle spese di procedimento.
Passaggio a livello e divieto di sosta
Le sanzioni ai sensi dell’art. 147 del Codice della Strada (passaggio a livello) e D.P.R. 753/80 (divieto di sosta) possono essere pagate entro 60 giorni dalla data
di contestazione o notificazione della violazione, tramite versamento sul conto corrente postale n° 93526960, Trentino trasporti esercizio S.p.A. – Via Innsbruck 65 – 38100
Trento, indicando nella causale del bollettino in modo chiaro la data e il numero del verbale di violazione.
Avverso il provvedimento entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono proporre ricorso al Giudice di Pace
(in via diretta) oppure al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (in via diretta o tramite Trentino trasporti esercizio S.p.A.), unitamente a scritti difensivi
o documenti. Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento o sia stato proposto ricorso, si procederà all’esecuzione forzata da parte degli Organi
competenti. Le modalità di pagamento e ricorso sono dettagliatamente riportate sul retro dei verbali di contestazione.
Modalità pagamento delle sanzioni
La L.P. 29/12/2006 n° 11 – legge finanziaria provinciale- ha previsto che gli utenti trovati sprovvisti di titolo di viaggio potranno regolarizzare la loro posizione
versando immediatamente l’importo di 15 Euro più il prezzo del biglietto. Pertanto a partire dal 15 marzo 2007 si applica la seguente normativa:
- è obbligatorio validare gli abbonamenti elettronici, riobliterare i biglietti e rivalidare le carte a scalare all’atto di ogni salita in vettura, pena la sanzione di € 3,50 aumentabile a € 10,50 + spese in caso di ritardato pagamento. In alternativa la posizione è regolarizzabile col pagamento immediato € 3,50, senza possibilità di presentare ricorso;
- chi viene trovato sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio non valido è soggetto alla sanzione di € 30,00 , aumentabile fino a € 105,00 + spese in caso di ritardato pagamento, e all’obbligo (esclusi i minori) di discesa dal mezzo. In alternativa la posizione è regolarizzabile col pagamento immediato
del biglietto maggiorato di € 15,00 , senza possibilità di presentare ricorso;
- chi avesse dimenticato l’abbonamento valido lo deve dichiarare al momento del controllo e riceverà successivamente alla verifica la sanzione di
€ 3,50 + spese, aumentabile a € 10,50 + spese in caso di ritardato pagamento. In alternativa la posizione, solo se già verificata a bordo, è regolarizzabile col pagamento immediato di € 3,50, senza possibilità di presentare ricorso;
- resta invariata la normativa sul diritto fisso: pertanto sia sul servizio extraurbano che ferroviario il personale viaggiante procederà come di
consueto, emettendo il diritto fisso agli utenti che salgono a bordo ad una fermata dotata di biglietteria.