Le norme a cui attenersi e le relative sanzioni sono stabilite dal prospetto “Norme di comportamento degli utenti dei servizi pubblici di trasporti”, elaborato dalla Provincia autonoma di Trento e da Trentino trasporti esercizio, affisso a bordo dei mezzi. Le sanzioni amministrative per infrazioni che riguardano i titoli di viaggio sono stabilite dalla l.p. 16/93 (articoli 32 e 33). Per le sanzioni che riguardano la ferrovia si applicano le sanzioni previste ai sensi dell’articolo 147 del Codice della strada (passaggi a livello) e d.p.r. 753/80 (divieto di sosta).
Termini di pagamento delle sanzioni
TITOLI DI VIAGGIO
Le sanzioni amministrative per infrazioni che riguardano i titoli di viaggio (l.p. 16/93) possono essere pagate entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, tramite versamento sul conto corrente postale n° 93526960, Trentino trasporti esercizio S.p.A. – Via Innsbruck 65 – 38100 Trento, indicando nella causale del bollettino in modo chiaro la data e il numero del verbale di violazione.
Avverso il provvedimento entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire presso i competenti Uffici comunali o provinciali scritti difensivi o documenti di ricorso. Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento o sia stato proposto ricorso, i competenti Uffici comunali o provinciali procederanno con ordinanza di ingiunzione, con addebito delle spese di procedimento.
PASSAGGIO A LIVELLO E DIVIETO DI SOSTA
Le sanzioni ai sensi dell’art. 147 del Codice della Strada (passaggio a livello) e D.P.R. 753/80 (divieto di sosta) possono essere pagate entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, tramite versamento sul conto corrente postale n° 93526960, Trentino trasporti esercizio S.p.A. – Via Innsbruck 65 – 38100 Trento, indicando nella causale del bollettino in modo chiaro la data e il numero del verbale di violazione.
Avverso il provvedimento entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono proporre ricorso al Giudice di Pace (in via diretta) oppure al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (in via diretta o tramite Trentino trasporti esercizio S.p.A.), unitamente a scritti difensivi o documenti. Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento o sia stato proposto ricorso, si procederà all’esecuzione forzata da parte degli Organi competenti. Le modalità di pagamento e ricorso sono dettagliatamente riportate sul retro dei verbali di contestazione.
Sanzioni per irregolarità nei titoli di viaggio
Il testo vigente dell’art. 33 della legge provinciale 9 luglio 1993 n° 16, così come modificato da ultimo dall’art. 46 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n° 14, prevede le seguenti sanzioni amministrative per le irregolarità nei titoli di viaggio:
· Per mancanza di titolo di viaggio, biglietto non obliterato, carta scalare non validata, titolo non valido:
o verbale da 80,00 € + il prezzo del biglietto, aumentabile fino a 300,00 € + il prezzo del biglietto + spese in caso di ritardato pagamento oltre i 60 giorni, e obbligo, esclusi i minori, di discesa dal mezzo, ovvero
o regolarizzazione con pagamento immediato di 30,00 € + il prezzo del biglietto (senza possibilità di presentare ricorso);
· Per mancata validazione di titolo di viaggio valido, carta scalare non rivalidata, biglietto non riobliterato, mancata esibizione di abbonamento valido:
o verbale da 10,00 €, aumentato a 30,00 € + spese in caso di ritardato pagamento oltre i 60 giorni, ovvero
o regolarizzazione con pagamento immediato di 3,50 € (senza possibilità di presentare ricorso).
Si ricorda inoltre che sia sul servizio extraurbano sia sul servizio ferroviario, il personale viaggiante procederà ad emettere il diritto fisso agli utenti che salgono a bordo ad una fermata dotata di biglietteria senza biglietto preacuistato.